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Radiazioni Ionizzanti, Autorizzazione impianti per il trattamento di alimenti

FONTE: Ministero della Salute

A cura dell’Ufficio 6 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN)

Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 94/2001 di recepimento delle direttive 1999/2CE e 1999/3/CE.

Descrizione sintetica delle attività
Il trattamento degli alimenti deve avvenire in impianti muniti di specifici provvedimenti autorizzativi (nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e autorizzazione sanitaria).


Criteri per il rilascio dell’autorizzazione
 Ai fini del rilascio del nulla osta, gli impianti destinati al trattamento dei prodotti alimentari devono soddisfare oltre ai requisiti previsti dal D.Lgs 230/95 anche le norme internazionali di buona tecnica per l’impiego degli impianti di irradiazione utilizzati nel trattamento degli alimenti, mentre, il rilascio dell’autorizzazione sanitaria è subordinato ai requisiti di cui all’articolo 8 del D. Lgs 94/2001.

Rilascio dell’autorizzazione
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è l’Azienda sanitaria locale che successivamente invia al Ministero della salute la copia dell’autorizzazione stessa nonché ogni eventuale provvedimento adottato di sospensione/revoca/modifica. Analoga comunicazione è inviata al Ministero dello sviluppo economico ovvero al prefetto, competente per il rilascio del relativo nulla osta all’impiego di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del suddetto decreto legislativo 94/2001, nonché alla regione o provincia autonoma interessata.
Il Ministero della Salute attribuisce un numero di riferimento all’impianto relativo all’autorizzazione sanitaria ricevuta e ne dà comunicazione all’autorità competente che l’ha rilasciata, al Ministero dello sviluppo economico ovvero al prefetto, nonché alla regione o provincia autonoma interessata.

Registri
Gli impianti autorizzati al trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D. Lgs 94/2001, devono tenere per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un registro, in cui vengono indicati per ogni lotto di prodotto alimentare trattato, specifiche informazioni.

Etichettatura
I prodotti trattati con radiazioni ionizzanti devono riportare la dicitura “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti” nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti. L’indicazione del trattamento deve in ogni caso figurare nei documenti di accompagnamento che si riferiscono ai prodotti alimentari irradiati.

Misure restrittive
Il Ministero della salute, se dispone di elementi che provano che il trattamento con radiazioni ionizzanti di taluni prodotti alimentari costituisce un pericolo per la salute umana, anche se sono rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs 94/2001 o disposizioni adottate a livello europeo, può adottare misure temporanee di sospensione totale o di limitazione della produzione, della commercializzazione e dell’importazione di tali prodotti alimentari.

Controlli ufficiali
Le autorità sanitarie territorialmente competenti nell’ambito dei controlli ufficiali, comunicano al Ministero della salute i risultati dei controlli effettuati, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti alimentari trattati e le dosi somministrate. 

Provvedimenti sanitari; sanzioni amministrative; sanzioni penali
Alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari trattati, si applicano sanzioni.

Modalità di rendicontazione, verifica e feedback
Il Ministero della salute, riceve le informazioni sugli impianti autorizzati a seguito dei controlli effettuati in adempimento a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 625/2017 dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.


Autorità Competente Centrale
Ministero della salute che attribuisce un numero di riferimento all’impianto autorizzato ai trattamenti.
Il Ministero dello sviluppo economico che rilascia competente per il rilascio del relativo nulla osta all’impiego di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs 94/2001.

Autorità Competente Regionale
Riceve copia dell’autorizzazione e programma nell’ambito delle attività di controllo ufficiale le relative attività ispettive. 

Autorità Competente Locale
E’ l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e dell’effettuazione del controllo presso l’impianto

Laboratori
I laboratori che effettuano attività di controllo ufficiale
Ruolo: analisi per la rilevazione del trattamento di prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata
Ruolo: laboratorio nazionale di riferimento per gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti.


3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

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